Cass. civ. n. 18401 del 05 luglio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE Personale ferroviario - Indennità di utilizzazione ex art. 31 del Contratto aziendale di Gruppo FS - Nozioni di "condotta", "lavoro" e "condotta continuativa" desumibili dalla disciplina collettiva - Conseguenze disciplinari.


In tema di rapporto di lavoro del personale ferroviario, ai fini della diversa quantificazione dell'indennità di utilizzazione di cui all'art. 31 del Contratto aziendale di Gruppo FS, la contrattazione collettiva qualifica come "condotta continuativa ed effettiva" esclusivamente l'attività nel corso della quale il lavoratore PDM (personale di macchina) è responsabile della guida del treno e come "lavoro" le attività accessorie e complementari da eseguire prima della partenza e dopo l'arrivo dei treni, mentre rientra nella nozione di "condotta continuativa" l'attività che ricomprende due periodi di guida del treno senza intervalli di pausa o con intervalli di pausa inferiori ai 15 minuti netti ovvero con fermate di servizio inferiori ai 30 minuti, sicché le eventuali operazioni accessorie o complementari restano in essa assorbite.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5011 del 2002

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Contr. Coll. 12/12/2016

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