Cass. civ. n. 18411 del 05 luglio 2024
Testo massima n. 1
COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) Procedura di recupero di crediti fiscali in ambito UE - Sospensione dell'esecuzione nazionale per la contestazione del titolo o del credito davanti all'organo competente dello Stato membro - Comunicazione dell'Autorità straniera di prosecuzione della procedura di riscossione - Inapplicabilità dell'art. 7 dello Statuto del contribuente - Fondamento.
In tema di recupero di crediti fiscali in ambito UE, la sospensione dell'esecuzione di una procedura coattiva avviata da uno Stato membro sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 69 del 2003, vigente ratione temporis, è disposta in caso di contestazione del credito o del titolo esecutivo da parte del contribuente presso l'organo competente dell'Autorità straniera, salvo quando quest'ultima presenta la domanda contraria a detta sospensione, rispetto alla quale è inapplicabile l'art. 7 dello Statuto del contribuente, atteso che la comunicazione delle determinazioni dell'Autorità straniera non ha contenuto impositivo, ma svolge una mera funzione conoscitiva.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 6
Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 9