Cass. pen. n. 35761 del 18 settembre 2003

Testo massima n. 1


In tema di contumacia dell'imputato, il limite processuale alla possibilità di revoca della dichiarazione di contumacia, su istanza o d'ufficio, non è più riferibile alla decisione come provvedimento, ma alla chiusura della discussione e quindi alla decisione come fase immediatamente successiva, allorché il collegio si ritira in camera di consiglio per la decisione.

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