Cass. civ. n. 1842 del 25 gennaio 2025

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE Cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e pensione di anzianità - Art. 1, commi 185 e 187, l. n. 662 del 1996 - Personale della P.A. - Rinvio a fonte regolamentare attuato con d.m. n. 331 del 1997 - Combinato disposto - Effetti - Applicabilità per tutte le pubbliche amministrazioni - Anche per INPS ed INAIL.


La disciplina del cumulo di pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente, stabilita dall'art. 1, comma 185, della l. n. 662 del 1996 per il settore privato e quello pubblico, è stata per quest'ultimo completata con il rinvio operato dal comma 187 dello stesso articolo ad una fonte regolamentare, costituita dal d.m. n. 331 del 1997, il cui art. 4, comma 2, in combinato disposto con tali disposizioni di legge, delinea una normativa speciale - applicabile indistintamente a tutto il personale delle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 29 del 1993, INPS ed INAIL compresi - che garantisce, alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro, la rideterminazione del trattamento previdenziale in godimento in base alla complessiva anzianità maturata, anziché il mero riconoscimento del diritto a supplementi di pensione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14417 del 2019

Normativa correlata

Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 185 CORTE COST.
Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 187 CORTE COST.
Decr. Minist. Tesoro 29/07/1997 num. 331 art. 4 com. 2

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