Cass. civ. n. 18477 del 28 giugno 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Fondi pensione complementari - Rapporto tra lavoratore e


datore di lavoro e tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - Distinzione - Obbligo di accantonamento e versamento al Fondo della contribuzione o del TFR maturando - Mandato del lavoratore - Cessione del credito - Previsione nello statuto del Fondo - Necessità. In tema di fondi pensione complementari, stante la distinzione del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di TFR maturando - e quello tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - di natura contrattuale per il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2406 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 8 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1188
Cod. Civ. art. 1269
Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

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