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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9213 del 22 ottobre 1996

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9213 del 22 ottobre 1996

Testo massima n. 1

Il potere del giudice di dare in sentenza al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, previsto dall’art. 521, comma primo, c.p.p., è esercitabile anche con la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, non rilevando che in tale rito non sia applicabile, per l’esclusione fattane dall’art. 441 c.p.p., l’art. 423 c.p.p., in quanto tale ultima norma prevede soltanto la facoltà del pubblico ministero di modificare l’imputazione procedendo alla relativa contestazione, non avendo nulla a che vedere con l’autonomo ed esclusivo potere-dovere del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica, contemplato dall’art. 521, comma primo, c.p.p., applicabile, benché non specificamente richiamato in sede di giudizio abbreviato.

Testo massima n. 2

Il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all’art. 521 c.p.p., finalizzato alla salvaguardia del diritto di difesa, non è violato qualora la sentenza puntualizzi l’imputazione enunciata formalmente nell’atto di esercizio dell’azione penale con le integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli altri atti in base ai quali è stato reso in concreto possibile all’imputato di avere piena consapevolezza del thema decidendum, così da potersi difendere in ordine a un determinato fatto, inteso come episodio della vita umana. Ma tali integrazioni della imputazione, desunte da elementi esterni alla stessa, devono essere tali da non determinare una modificazione dell’essenza del fatto, sicché essi non possono incidere sugli elementi costitutivi del reato formalmente contestato né porsi in posizione di incompatibilità o eterogeneità con il fatto enunciato nella imputazione. [ Fattispecie in cui è stata censurata dalla Cassazione la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto l’imputato, tratto a giudizio con l’accusa di corruzione passiva, colpevole di concussione, ritenendo erroneamente che egli avesse ricevuto sostanziale contestazione dei fatti concussivi a suo carico nel corso degli interrogatori resi in istruttoria o in sede di comunicazione giudiziaria ].

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