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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3422 del 23 gennaio 2003

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3422 del 23 gennaio 2003

Testo massima n. 1

Il giudice dell’udienza preliminare, nell’assumere i provvedimenti conclusivi di cui all’art. 424 c.p.p., può conferire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica. Ne consegue che è abnorme, in quanto inutile e produttiva di duplice deliberazione sul medesimo fatto, la sentenza di non luogo a procedere pronunciata, con riferimento all’imputazione elevata dal pubblico ministero, contestualmente al decreto di rinvio a giudizio per il reato ravvisato dal giudice

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