Art. 424 – Codice di procedura penale – Provvedimenti del giudice

1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione [421], il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere [425] o decreto che dispone il giudizio [429].

2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti [148 5].

3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia [116].

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia [585].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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