Cass. pen. n. 1662 del 1 agosto 2000

Testo massima n. 1


La sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito della udienza preliminare, a norma dell'art. 425 c.p.p., anche dopo le modifiche recate dall'art. 24 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, mantiene la sua natura «processuale», destinata esclusivamente a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero; ne consegue che in presenza, da un lato, di elementi probatori insufficienti o contraddittori, tali da non delineare un quadro di superfluità del giudizio e, dall'altro, di una causa di estinzione del reato, il giudice deve emettere sentenza di non luogo a procedere basata su tale causa estintiva e non sentenza liberatoria nel merito.

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