Art. 129 – Codice di procedura penale – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza [68, 69, 70, 444, 459].
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato [531; 150 ss. c.p.] ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [530] o di non luogo a procedere [425, 469, 529, 531] con la formula prescritta.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 46050/2018
In tema di impugnazione, l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 27725/2018
In presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti "ictu oculi" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa.
Cass. civ. n. 15272/2017
Il giudice per le indagini preliminari, destinatario di una richiesta di emissione di decreto penale di condanna non può emettere sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. qualora ritenga sussistente la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., in quanto l'applicazione di tale speciale causa di non punibilità può venire in rilievo esclusivamente dopo l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, quale ozione processuale spettante all'imputato in sede di formulazione dell'opposizione al decreto penale già emesso.
Cass. civ. n. 6027/2017
L'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. si estende a tutte le condizioni, generali e speciali, di esclusione della punibilità - suscettibili di applicazione diretta da parte del giudice, tra le quali non rientra, pertanto, l'ipotesi in cui l'applicabilità della causa di non punibilità debba essere previamente accertata attraverso un giudizio incidentale di illegittimità costituzionale. (Nella fattispecie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento per il reato di discarica abusiva, previsto dall'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, rilevando come non ricorressero i presupposti per l'immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., stante la non applicabilità a detto reato della condizione di non punibilità prevista dall'art. 257, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006 invocata dalla difesa, che, inoltre, sollecitava la proposizione di questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede la sua applicabilità al reato di discarica abusiva).
Cass. civ. n. 2153/2017
La sentenza che dichiara l'improcedibilità dell'azione penale o l'estinzione del reato, quantunque resa su conformi conclusioni del P.M. e della difesa, se pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti, va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello, qualunque sia il "nomen iuris" attribuitole dal giudice. (Fattispecie relativa a sentenza di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione). ].
Cass. civ. n. 1787/2017
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per qualunque causa verificatasi non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta. (Nella specie, relativamente all'ipotesi di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, per effetto dell'art. 1, comma primo, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).
Cass. civ. n. 14580/2017
La sentenza di proscioglimento emessa, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito dell'esame della concorde istanza delle parti di applicazione della pena, è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione, atteso che, in tal caso, l'esito del proscioglimento è strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito, e deve ritenersi ricompreso negli "altri casi" di inappellabilità indicati dall'art. 448 comma secondo cod.proc.pen.
Cass. civ. n. 28954/2017
Nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 45958/2017
L'inammissibilità del ricorso per cassazione non preclude la possibilità di far valere, o di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, nel caso in cui la causa estintiva del reato non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito, in quanto derivante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice contestata, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso in cassazione, che, comportando una diversa qualificazione giuridica della fattispecie, abbia modificando il regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato, riducendo i limiti edittali della pena e, conseguentemente, il termine prescrizionale del reato. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in tema di illeciti paesaggistici, da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016, con conseguente riqualificazione del reato come contravvenzione ai sensi dell'art. 181, comma 1, stesso d.lgs.).
Cass. civ. n. 30201/2017
La sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, emessa in sede di giudizio di opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 9, comma terzo, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per i casi di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo, non richiede l'instaurazione del contraddittorio, avendo tale norma carattere di specialità rispetto alla disciplina prevista dagli artt. 129 e 469 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 29499/2017
Il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato.
Cass. civ. n. 12602/2016
È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 17659/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal pubblico ministero avverso sentenza di non luogo a procedere, se l'atto di impugnazione, in una situazione di incertezza probatoria, si limiti a contestare il merito dell'apprezzamento del G.u.p., senza dedurre specificamente gli ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento, né i punti del quadro probatorio suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale, poiché, secondo il principio generale desumibile dal sistema, deve procedersi al dibattimento solo se dallo svolgimento della relativa istruttoria la prospettiva accusatoria può trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio.
Cass. civ. n. 14156/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo, intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio di secondo grado, essendo esaurito il rapporto processuale e risultando preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., considerato anche che dal testo del provvedimento impugnato non risulta l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione.
Cass. civ. n. 11236/2015
La sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 10515/2015
L'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano state proposte plurime doglianze e risultino non inammissibili soltanto quelle inerenti al trattamento sanzionatorio.
Cass. civ. n. 10409/2015
La prescrizione maturata precedentemente alla sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, è rilevabile in sede di legittimità, considerato che la mancata declaratoria della causa estintiva del reato in virtù dell'omissione di un mero atto di ricognizione da parte del giudice di appello determinerebbe, ove ne fosse preclusa l'azionabilità in sede di legittimità, l'assoggettamento dell'imputato alla condanna ed alla correlativa esecuzione della pena mentre, in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di merito, consentirebbe all'imputato di avvalersi della prescrizione, così determinandosi una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza.
Cass. civ. n. 6338/2015
Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata per intervenuta prescrizione del reato, riconoscendo tale causa estintiva prevalente rispetto alla accertata nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado).
Cass. civ. n. 3869/2015
Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. Ne consegue che la sentenza di appello che non compia, in tal caso, un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato deve essere annullata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore, ex art. 622 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 2545/2015
Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, salvo che l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.
Cass. civ. n. 2001/2015
La prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata e mai invocata dall'imputato o dal suo difensore, può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità anche quando i motivi del ricorso siano ritenuti inammissibili.
Cass. civ. n. 250/2015
Nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. (Nella specie, relativa ad un patteggiamento per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il ricorrente aveva genericamente dedotto l'assenza ed illogicità della motivazione in ordine all'esclusione dell'immediato proscioglimento ai sensi degli artt. 129 c.p.p. e 75 d.p.r. n. 309 del 1990).
Cass. civ. n. 15927/2015
Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo.
Cass. civ. n. 52031/2014
L'inammissibilità del ricorso per cassazione non preclude la possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, nel caso in cui la causa estintiva del reato non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito, non costituisca effetto dello "jus superveniens", che, modificando il regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato, abbia ridotto i limiti edittali della pena e conseguentemente il termine prescrizionale del reato. (Fattispecie relativa a fatto di lieve entità di sostanze stupefacenti trasformato da elemento circostanziale a fattispecie autonoma di reato).
Cass. civ. n. 51135/2014
Nel caso in cui il giudice d'appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia dichiarato "de plano" - senza fissazione dell'udienza dibattimentale - l'estinzione del reato, la contestuale ricorrenza di una causa estintiva e della nullità processuale della sentenza non impone nel giudizio di cassazione l'annullamento di questa se risulta che il giudice di merito non potrebbe comunque ritenere sussistenti le condizioni per pronunciare, attraverso una operazione di mera constatazione, un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. (Fattispecie in cui lo stesso imputato aveva prospettato in appello la necessità di ulteriori accertamenti istruttori).
Cass. civ. n. 28151/2014
La sentenza con cui il giudice di primo grado, dopo la costituzione delle parti e prima di dichiarare formalmente aperto il dibattimento, assolve, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'imputato con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ancorchè pronunciata al di fuori dei casi previsti dall'art. 469 c.p.p., deve essere qualificata come sentenza predibattimentale, sicché, trattandosi di sentenza inappellabile, il suo annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione impone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 16375/2014
La Corte di cassazione deve rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, anche nel caso in cui la manifesta infondatezza del ricorso risulti esclusa con riferimento ad altro reato.
Cass. civ. n. 10299/2014
La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 c.p.p., sì come applicabile nel patteggiamento.
Cass. civ. n. 3914/2014
Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o l'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell'azione penale o sulla inoffensività della condotta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione dal reato di omesso versamento di ritenute previdenziali motivata in ragione dell'esiguità delle somme evase).
Cass. civ. n. 3221/2014
Nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili (Fattispecie, nella quale la Corte, rilevate l'incompetenza per territorio del giudice di primo grado e l'estinzione del reato per prescrizione, annullava senza rinvio la sentenza impugnata ed eliminava le corrispondenti statuizioni civili).