Cass. pen. n. 10218 del 9 ottobre 1995
Testo massima n. 1
In tema di decreto che dispone il giudizio, l'art. 429, lettera f), c.p.p. stabilisce che esso deve contenere l'indicazione del luogo della comparizione e l'art. 132 att. c.p.p. precisa che, quando la corte d'assise o il tribunale (e per l'effetto del rinvio operato dall'art. 598 c.p.p. devono intendersi anche la corte d'appello e la corte d'assise d'appello) è diviso in sezioni, esso deve indicare anche la sezione davanti alla quale le parti devono comparire. La violazione di tali disposizioni nei confronti dell'imputato comporta nullità assoluta in quanto causa di incertezza e quindi il pregiudicato del diritto di intervento e di difesa.
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