Art. 429 – Codice di procedura penale – Decreto che dispone il giudizio
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa [90] dal reato qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge [417, 423, 516, 517, 518, 520, 521];
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono [187];
d-bis) l’avviso all’imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;
g) la data e la sottoscrizione del giudice [110, 111] e dell'ausiliario [126] che l'assiste.
2. Il decreto è nullo [178 1 lett. c), 179] se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
2-bis. [Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458].
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni [174].
3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, e 589 bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.
4. [Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1382/2017
In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma secondo, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il P.M. alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero che lamentava l'abnormità dell'ordinanza del giudice conforme al principio enunciato).
Cass. civ. n. 49525/2017
Non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., atteso che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e la differenza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "riformulazione" dell'avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo.
Cass. civ. n. 3868/2015
L'erronea indicazione della sezione dinanzi alla quale le parti devono comparire determina la nullità assoluta del procedimento, in quanto il riferimento alla sezione concorre ad individuare il luogo in cui si celebra il processo, che figura tra i requisiti del decreto di citazione indicati dall'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen., a pena di nullità e la sua erronea indicazione, comportando la celebrazione del processo in un luogo diverso da quello stabilito per la comparizione, equivale a omessa citazione perché impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa. (Nella specie il decreto di citazione per il giudizio di appello stabiliva che le parti dovevano comparire innanzi alla seconda sezione della Corte d'appello mentre il processo veniva celebrato in contumacia dell'imputato e in assenza del difensore dalla prima sezione della medesima Corte).
Cass. civ. n. 51252/2014
È legittima la contestazione nel decreto che dispone il giudizio di imputazioni alternative. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale in cui nell'imputazione si faceva riferimento al possesso da parte degli imputati di qualifiche formali rivestite nel tempo, con la precisazione, tuttavia, che la responsabilità prescindeva da dette qualifiche, avendo gli interessati operato di fatto, in nome e per conto della società).
Cass. civ. n. 42537/2014
In tema di requisiti del decreto che dispone il giudizio, la mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato non costituisce vizio di "insufficiente motivazione" quando sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, anche attraverso il ricorso ad ulteriori elementi e richiami contenuti nel decreto o, eventualmente, anche in altri atti del processo, così da consentire all'imputato di conoscere i profili fondamentali del "fatto" che gli viene addebitato. (Fattispecie relativa a plurime condotte di spaccio di stupefacenti, in cui si lamentava l'omessa indicazione dei giorni esatti e dei luoghi specifici delle singole cessioni, elementi comunque desumibili dalle dichiarazioni eteroaccusatorie in atti).
Cass. civ. n. 11783/2011
La nullità del decreto che dispone il giudizio non comporta la nullità della costituzione di parte civile, posto che tra tali atti non sussiste quel rapporto di consecutività e dipendenza previsto dall'art. 185 c.p.p.
Cass. civ. n. 8779/2004
È abnorme il provvedimento con il quale il tribunale dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio, sul presupposto dell'omesso deposito di alcuni atti delle indagini preliminari, da parte del pubblico ministero, in occasione dell'avviso di conclusione delle indagini stesse, posto che detta omissione comporta solo l'inutilizzabilità degli atti interessati, mentre il provvedimento dichiarativo della nullità comporta l'indebita regressione del procedimento.
Cass. civ. n. 508/2004
La dichiarazione di nullità, pronunciata dal tribunale per indeterminatezza dell'accusa, del decreto di rinvio a giudizio emesso dal giudice di appello ai sensi dell'art. 428 c.p.p., comporta la regressione del procedimento alla fase dell'udienza preliminare. (Fattispecie relativa a conflitto, ritenuto ammissibile dalla Corte, sollevato dal giudice di appello al quale il tribunale, dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio, aveva trasmesso gli atti per la rinnovazione).
Cass. civ. n. 47321/2003
L'inesatta indicazione della data di udienza nel decreto che dispone il giudizio, in relazione ad esempio all'anno, integra una nullità assoluta pari all'omessa citazione, determinando un'incertezza sulla data in cui l'imputato avrebbe dovuto presentarsi.
Cass. civ. n. 36771/2003
Non è abnorme, anzi è legittimo e corretto, il provvedimento del giudice del dibattimento il quale abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio in quanto l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. era stato notificato solo all'imputato e non anche al difensore, previa nomina di uno d'ufficio in mancanza di quello di fiducia.
Cass. civ. n. 35547/2003
Non è abnorme, anzi è legittimo e doveroso, il provvedimento del giudice del dibattimento di correzione di un errore materiale, non produttivo di alcuna nullità, riscontrato nel decreto che disponeva il rinvio a giudizio. (Fattispecie in cui il Gup all'esito dell'udienza preliminare aveva disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati per una pluralità di reati, mentre nel decreto da notificare alle parti, non presenti in udienza, veniva erroneamente omessa una imputazione).
Cass. civ. n. 38501/2002
In virtù del principio di tassatività della nullità, la consegna all'interessato da parte dell'ufficiale giudiziario di fotocopia del decreto che dispone il giudizio priva dell'attestazione di conformità all'originale ma completa di tutti i requisiti di cui all'art. 429, comma 1, c.p.p. non determina la nullità del decreto.
Cass. civ. n. 35862/2002
È abnorme, perché determina una indebita regressione del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento il quale, nel dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, abbia rimesso gli atti al P.M. per la riformulazione di alcuni capi di imputazione in seguito alla modifica delle disposizioni penali che avevano previsto per quel reato sanzioni più severe. Ed invero la sopravvenienza di nuove disposizioni di legge, modificative del trattamento penale del fatto contestato, è irrilevante ai fini della validità della contestazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, in quanto spetta al giudice, nei limiti della propria competenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, applicando, se del caso, i principi di diritto penale intertemporale dettati dall'art. 2 c.p.
Cass. civ. n. 4075/2000
È abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale, ritenuta la nullità del decreto dispositivo del giudizio per generica associazione del fatto, non si limiti a rilevare l'indeterminatezza del capo di imputazione, ma richieda al Gup di precisare adeguatamente l'accusa in sede di udienza preliminare, sulla base di indicazioni dettagliate e analitiche, da un lato ponendo in essere un'anomala censura dell'accusa e, dall'altro, lasciando trasparire una sorta di anticipazione della struttura del giudizio di merito e delle sue conclusioni, potenzialmente pregiudizievole dell'accusato. (Nella specie, relativa a denuncia di conflitto, ritenuto peraltro insussistente dalla S.C., si è censurato il provvedimento del tribunale che, chiamato a giudicare di falsi in bilancio, aveva disposto che il Gup precisasse i bilanci civilistici in contestazione, gli anni di riferimento, i fatti direttamente incidenti sulle condizioni economiche della società, le disponibilità sospette e la loro quantità, così dando al capo di imputazione una conformazione palesemente incidente sull'agere del P.M. e sui poteri di controllo del Gup, ledendo il potere esclusivo e autonomo dell'organo di accusa di modificare il fatto contestato e di procedere a nuova contestazione ed esorbitando dall'ambito delle sue attribuzioni, consistenti solo nel potere-dovere di valutare, alla conclusione del dibattimento, la consistenza dell'accusa e, in caso di negativa conclusione, assolvere l'imputato.
Cass. civ. n. 3348/2000
Nell'ipotesi in cui il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio indichi esclusivamente la data di accertamento di un reato permanente senza nessun riferimento a quella di cessazione della permanenza, il giudice del dibattimento deve appurare, attraverso l'interpretazione di detto capo, considerato nel suo complesso, se esso riguardi una fattispecie concreta la quale, così come descritta, sia già esaurita prima o contestualmente all'accertamento medesimo, ovvero una condotta ancora in atto; in tal caso, poiché il capo di imputazione ascrive all'imputato una condotta che, lungi dall'essersi già esaurita, è ancora perdurante alla data in esso indicata, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'eventuale protrazione della permanenza, di cui pertanto può tenere conto il giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero.
Cass. civ. n. 14730/1999
Non integra nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della sezione innanzi alla quale le parti devono comparire, tale indicazione, invero, è prevista dall'art. 132 att. c.p.p., la cui violazione non rientra tra quelle colpite da sanzione di nullità, ai sensi del comma 2 dell'art. 429 stesso codice.
Cass. civ. n. 6686/1999
La mancata indicazione, nel decreto di citazione a giudizio, dell'ora di convocazione integra nullità relativa che, se non tempestivamente dedotta, deve ritenersi sanata.
Cass. civ. n. 3559/1999
La omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato non presente all'udienza preliminare determina un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 c.p.p. attinendo alla mancata costituzione del contraddittorio. In proposito non può ritenersi, quando l'imputato sia domiciliato presso il difensore e questi sia presente, che la lettura del provvedimento equivalga alla notifica per le parti presenti ex art. 424, secondo comma, c.p.p. considerata la presenza del difensore domiciliatario equivalente alla notifica all'imputato assente. Infatti, proprio il nesso tra tale disposizione e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 429 stesso codice, che stabilisce che il decreto è notificato all'imputato che non era presente all'udienza preliminare, esclude la estensibilità dell'art. 424 all'imputato assente, e ciò in quanto la notifica del decreto che dispone il giudizio attiene alla contestazione dell'accusa che richiede, a tutela del diritto di difesa, la diretta e personale conoscenza dell'imputazione contenuta nell'atto che costituisce il passaggio alla fase del giudizio.
Cass. civ. n. 1700/1999
In virtù del coordinato disposto dell'art. 429, commi 1, lett. a) e 2), c.p.p., l'insufficiente indicazione nel decreto che dispone il giudizio, degli elementi atti ad identificare l'imputato, integra una nullità a regime intermedio che, in quanto tale, comporta un potere di intervento del giudice, suscettibile di essere esercitato indipendentemente dall'iniziativa delle parti.
Cass. civ. n. 1230/1999
Non sono autonomamente impugnabili né il decreto con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone il giudizio a chiusura delle indagini preliminari né atti o provvedimenti propedeutici allo svolgimento dell'udienza preliminare. E ciò vale anche se si deduce una nullità assoluta ed insanabile in quanto la deducibilità in ogni stato e grado del procedimento concerne il momento della sua rilevabilità e non il mezzo attraverso il quale la nullità stessa va denunciata.
Cass. civ. n. 13465/1998
L'indicazione dell'ora stabilita per la comparizione delle parti dinanzi al giudice del dibattimento è elemento integrativo del decreto che dispone il giudizio. La relativa omissione dà luogo ad una nullità di ordine generale di carattere intermedio, che, in quanto tale, è rilevabile se sollevata dalla parte interessata nella sua prima difesa.
Cass. civ. n. 2758/1997
Nell'ipotesi in cui durante gli atti introduttivi venga accertato un difetto di notifica o il mancato rispetto dei termini di comparizione, non va ordinata la restituzione degli atti al Gip per un nuovo decreto di citazione, ma è sufficiente che venga notificato il precedente decreto con la specificazione della diversa data di udienza, o mediante annotazione a margine, o mediante allegazione dell'ordinanza dibattimentale. Ciò in quanto l'omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio non costituisce nullità del provvedimento, dato che i vizi riguardanti la notifica di tale atto non influiscono affatto sulla sua validità. Consegue l'obbligo della rinnovazione della citazione, anche d'ufficio, da parte del giudice procedente. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza tra il tribunale e il giudice per l'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 10825/1996
Non può dar luogo a nullità del decreto che dispone il giudizio l'inosservanza della disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 429 c.p.p. — secondo cui il decreto stesso deve contenere l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono — non essendo, tale violazione, compresa fra quelle espressamente colpite da detta sanzione ai sensi dell'art. 429 c.p.p. secondo comma, né essendo, essa, riconducibile alle disposizioni in materia di nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lettera c) c.p.p., giacché le fonti di prova ed i fatti cui esse si riferiscono sono agevolmente rilevabili dal fascicolo del P.M., già messo a disposizione delle altre parti dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
Cass. civ. n. 5388/1996
Avverso il decreto che dispone il giudizio non è previsto alcun mezzo di impugnazione, di guisa che, per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, esso non è suscettibile di autonomo gravame ed ogni censura deve esser fatta valere nella successiva fase dibattimentale. Per contro, intanto il decreto che dispone il giudizio può dirsi immediamente impugnabile, in quanto esso presenti le caratteristiche dell'atto abnorme, per la cui sussistenza, tuttavia, non è sufficiente che il provvedimento sia inficiato da una qualsivoglia violazione di legge, ma è necessario che lo stesso, per la stranezza, la singolarità, la atipicità del contenuto si ponga fuori del sistema processuale, sicché, non essendo esso contemplato dall'ordinamento, l'unico rimedio esperibile per la sua rimozione è il ricorso in cassazione.
Cass. civ. n. 4450/1996
Deve considerarsi abnorme, e quindi immediatamente ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il tribunale, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, erroneamente valutando indeterminata ed insufficiente l'enunciazione del fatto contestato, dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio e restituisce gli atti per quanto di competenza al giudice che lo ha emesso; tale decisione, infatti, determina un'inammissibile regressione del processo ad una fase anteriore, creando una situazione di paralisi in quanto il giudice per le indagini preliminari cui gli atti sono rimessi non dispone dei poteri necessari per sanare la nullità predetta, dovendosi escludere che gli spetti un autonomo potere integrativo o correttivo, né tantomeno può ordinare a sua volta la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda all'eventuale integrazione dell'imputazione, in quanto anche tale provvedimento, determinando un'inammissibile regressione processuale, sarebbe abnorme.
Cass. civ. n. 2122/1996
La notifica all'imputato ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p. si effettua mediante il deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o del luogo ove quegli svolge la sua attività lavorativa e la comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'art. 7 della L. 20 novembre 1982, n. 890 (recante disposizioni circa le notificazioni a mezzo posta), poi, prevede che in mancanza del destinatario o di persona di famiglia convivente ovvero addetta al suo servizio, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, persona di cui dev'essere specificata la qualità. La consegna del plico a persona qualificatasi come «delegato» del destinatario e la cui firma sia per giunta illeggibile, pertanto, comporta la nullità della notifica. (Fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione).
Cass. civ. n. 3757/1996
La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prevista dall'art. 429, comma 2, c.p.p., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine posto, a pena di decadenza, dall'art. 491, comma 1, dello stesso codice; poiché infatti la predetta omissione non attiene né all'intervento dell'imputato né alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), bensì tra quelle relative previste dall'art. 181 c.p.p., con la conseguenza che deve essere eccepita - a pena di preclusione - subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
Cass. civ. n. 10218/1995
In tema di decreto che dispone il giudizio, l'art. 429, lettera f), c.p.p. stabilisce che esso deve contenere l'indicazione del luogo della comparizione e l'art. 132 att. c.p.p. precisa che, quando la corte d'assise o il tribunale (e per l'effetto del rinvio operato dall'art. 598 c.p.p. devono intendersi anche la corte d'appello e la corte d'assise d'appello) è diviso in sezioni, esso deve indicare anche la sezione davanti alla quale le parti devono comparire. La violazione di tali disposizioni nei confronti dell'imputato comporta nullità assoluta in quanto causa di incertezza e quindi il pregiudicato del diritto di intervento e di difesa.
Cass. civ. n. 3124/1995
Il decreto di rinvio a giudizio è provvedimento inoppugnabile né sussiste la possibilità di una sua censurabilità come atto abnorme neppure se emesso in presenza di eventuale precedente giudicato. Atto abnorme è invero non solo quello rispondente ad alcuno schema processuale, ma altresì quello che non può essere rimosso dalla realtà giuridica senza la denuncia della sua abnormità; l'ipotesi del bis in idem invece, pur nella sua patologia processuale, non può dunque considerarsi tale in quanto più volte considerata dal legislatore che ne ha previsto i rimedi nelle varie fasi processuali e, se del caso, addirittura in sede di esecuzione dettando una serie di norme che disciplinano la riproponibilità di un secondo giudizio, i casi di proscioglimento o di non luogo a procedere e quelli di revoca delle sentenze.
Cass. civ. n. 327/1995
Qualora, con riferimento ad un reato permanente, nel capo di imputazione risulti indicata soltanto la data della denuncia e non ancora quella di cessazione della condotta illecita, deve ritenersi che la consumazione del reato si sia protratta sino alla data della pronuncia di primo grado. (Principio affermato in tema di prescrizione ai fini dell'accertamento della decorrenza del termine utile per il maturarsi della stessa).