Cass. civ. n. 18534 del 08 luglio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Ricorso per cassazione - Notificazione della sentenza all'indirizzo PEC di uno dei difensori - Effetto - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Indicazione dell'indirizzo PEC del domiciliatario per le comunicazioni - Irrilevanza - Fondamento.


Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, è valida la notificazione della sentenza eseguita ad uno dei difensori nominati all'indirizzo PEC che risulta dal REGINDE, ai sensi dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 (c.d. domicilio digitale), non rilevando in senso contrario la richiesta di ricevere le notificazioni all'indirizzo PEC del difensore indicato come domiciliatario ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, né potendosi configurare un siffatto diritto della parte o limitare alle sole comunicazioni l'efficacia dell'indicazione dell'indirizzo PEC degli altri difensori.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2460 del 2021

Normativa correlata

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST.
Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.

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