Cass. civ. n. 1859 del 27 gennaio 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE Cartella di pagamento - Domanda di concordato preventivo con prosecuzione dell'attività di impresa - Pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni dei dipendenti - Necessità - Mancato o ritardato versamento - Conseguenze - Sanzioni ed interessi - Applicabilità - Retribuzioni anteriori alla domanda - Esclusione - Deroga ex art. 182 quinquies, comma 5, l.fall.
In tema di cartelle di pagamento, l'imprenditore - che ha presentato la domanda di concordato, anche con riserva, ai sensi dell'art. 161 della l.fall. - è tenuto al pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni che corrisponde ai propri dipendenti, in relazione alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale consentitagli dall'art.168 della l.fall., con la conseguenza che il mancato o ritardato versamento delle stesse comporta la maturazione delle previste sanzioni e degli interessi; la stessa conseguenza, invece, non opera rispetto alle ritenute maturate anteriormente alla domanda suddetta, il cui pagamento non è possibile trattandosi di debiti pregressi, salvo quanto previsto dall'art. 182 quinquies, comma 5, della l.fall.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 167
Legge Falliment. art. 182 quinquies com. 5