Cass. pen. n. 38184 del 8 ottobre 2003
Testo massima n. 1
In caso di richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato subordinata ad integrazione probatoria, al giudice è demandato il controllo sulla fondatezza della domanda al fine di verificare se l'integrazione probatoria sia necessaria e compatibile con le finalità di economia processuale del rito. All'esito di tale controllo, non è riconosciuta altra soluzione tra quella dell'accoglimento o quella del rigetto dell'istanza, non avendo il giudice il potere di modificare i termini della condizione apposta dall'imputato. Ne consegue che dà luogo a nullità di cui agli artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p. la decisione del giudice di ammettere soltanto il supplemento istruttorio reputato sufficiente (nell'affermare tale principio la Corte ha tuttavia ritenuto nel caso di specie sanata la nullità, avendo l'imputato, nonostante la riduzione della lista dei testi, insistito ad avvalersi del rito abbreviato).