Art. 438 – Codice di procedura penale – Presupposti del giudizio abbreviato

1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

2. La richiesta puó essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato . Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1 bis, puó subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 115/2013

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le relazioni di servizio redatte da ufficiali di polizia giudiziaria che riportino il contenuto di informazioni apprese da colleghi stranieri nel corso di colloqui con finalità investigative.

Cass. civ. n. 34233/2012

In caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato, la pena da infliggere per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo è quella prevista dalla legge vigente nel momento della richiesta di accesso al rito: ne consegue che, ove quest'ultima sia intervenuta nel vigore dell'art. 7 D.L. n. 341 del 2000, va applicata (ed eseguita) la sanzione prevista da tale norma. (La S. C. ha precisato che, tra le diverse leggi succedutesi nel tempo, che prevedono la specie e l'entità della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo, la legge intermedia più favorevole non trova applicazione quando la richiesta di accesso al rito speciale non sia avvenuta durante la vigenza di quest'ultima, ma soltanto successivamente, nel vigore della legge posteriore che modifica quella precedente).

Cass. civ. n. 10093/2012

La garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunziata all'esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi d'appello l'imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua rivalutazione e l'acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento.

Cass. civ. n. 15639/2011

La nullità del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato conseguente a richiesta tardiva non può essere dedotta dall'imputato richiedente.

Cass. civ. n. 7974/2011

Nel giudizio abbreviato, sia condizionato che non condizionato, è consentito al giudice d'appello, d'ufficio e anche su sollecitazione delle parti, acquisire documenti sopravvenuti necessari ai fini della decisione.

Cass. civ. n. 1851/2011

La facoltà di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, già rigettata presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilità di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata ad incondizionata.

Cass. civ. n. 4887/2010

La richiesta di accesso al rito abbreviato "condizionato" non comporta l'obbligo per il giudice, di ordinare prima della decisione, l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, in quanto l'art. 135 disp. att. c.p.p., che tale obbligo prevede, trova applicazione unicamente in presenza di una richiesta di applicazione della pena. (Nella specie, l'integrazione probatoria richiesta era rappresentata da una perizia finalizzata a valutare, sulla base degli atti processuali, la compatibilità delle dichiarazioni della vittima con l'assenza di tracce della violenza sessuale subita).

Cass. civ. n. 25611/2009

Nei giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, non è intempestiva l'istanza di accesso al rito abbreviato, formulata a norma dell'art. 223 di tale decreto, fino al momento in cui le prove, ammesse, non sono state ancora assunte nel caso di rinnovazione del dibattimento determinata dal mutamento di uno dei giudici componenti l'organo collegiale.

Cass. civ. n. 41120/2008

In materia di giudizio abbreviato, sussiste incompatibilità fra tale rito e quello di applicazione della pena su richiesta delle parti quando il pubblico ministero abbia prestato il suo consenso alla richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato ed il giudice l'abbia respinta ritenendo incongruo il trattamento sanzionatorio concordato dalle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che dal momento in cui il P.M. aveva prestato il suo consenso alla richiesta di patteggiamento restava preclusa all'imputato la possibilità di accedere al rito abbreviato ).

Cass. civ. n. 37551/2008

È affetta da nullità di ordine generale la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria qualora la prova oggetto dell'integrazione non sia stata acquisita.

Cass. civ. n. 9977/2008

È legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore (nella specie, di fiducia), pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca.

Cass. civ. n. 36936/2007

Il potere-dovere del giudice di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, qualora accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, è espressione di un principio generale dell'ordinamento e, pertanto, può essere esercitato anche nel corso del rito abbreviato, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione.

Cass. civ. n. 33822/2007

È ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato formulata dal difensore privo di procura speciale, in presenza dell'imputato, in quanto in tal caso il difensore assume la veste di semplice interprete o portavoce del suo assistito e il giudice, stante la presenza dell'interessato, ha la possibilità di verificare la volontarietà dell'atto.

Cass. civ. n. 15117/2007

Il giudice, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato condizionato, non ha il potere di revocare l'ordinanza di ammissione, pur nel caso in cui l'integrazione probatoria non possa avere luogo per circostanze imprevedibili e sopraggiunte. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 12954/2007

Il giudice può procedere validamente alla revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato soltanto nel caso in cui detta ordinanza sia illegittima per violazione di norme inderogabili, e specificamente per essere stata emessa sulla base di una richiesta intempestiva. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 30096/2006

La richiesta di giudizio abbreviato deve essere effettuata con riferimento alla totalità degli addebiti, non essendo consentita una richiesta parziale, perché in tal modo il processo non sarebbe definito nella sua interezza, restando così ingiustificato l'effetto premiale derivante dal rito speciale, previsto dal legislatore per evitare la fase dibattimentale per ciascun processo e non per ciascun reato.

Cass. civ. n. 43451/2004

Il rigetto, da parte del giudice dell'udienza preliminare, di una richiesta non condizionata di giudizio abbreviato costituisce provvedimento abnorme da cui deriva la indebita sottrazione del procedimento alla competenza funzionale ed esclusiva, in presenza di detta richiesta, dello stesso giudice, con la ulteriore conseguenza che devono riguardarsi come affetti da nullità tanto il decreto che dispone il giudizio quanto le sentenze di primo e di secondo grado, pronunciate all'esito del medesimo giudizio, condotto con il rito ordinario.

Cass. civ. n. 4054/2004

In caso di mancato accoglimento, da parte del giudice dell'udienza preliminare, della richiesta di giudizio abbreviato, ove questa non venga rinnovata in apertura del dibattimento di primo grado, non può poi sollevarsi per la prima volta, in sede di appello, la questione circa la legittimità di detto mancato accoglimento, ai fini dell'applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.

Cass. civ. n. 38188/2003

La disciplina transitoria di cui all'art. 4 ter, primo comma, del D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito con mod. nella legge 5 giugno 2000, n. 144, è stata dettata per consentire, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, l'accesso al rito abbreviato agli imputati che, in base alle originarie disposizioni codicistiche (che richiedevano il consenso del P.M. e la deducibilità «allo stato degli atti»), non avrebbero potuto richiederlo. Ne consegue che tale norma non è applicabile ai processi nei quali all'entrata in vigore della L. n. 479/99 cit. non era scaduto ancora il termine per la proposizione della richiesta, non potendosi interpretare la stessa come generalizzata riammissione nei termini applicabile a tutti i processi ancora pendenti per i quali non sia già stata intrapresa l'attività istruttoria.

Cass. civ. n. 38184/2003

In caso di richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato subordinata ad integrazione probatoria, al giudice è demandato il controllo sulla fondatezza della domanda al fine di verificare se l'integrazione probatoria sia necessaria e compatibile con le finalità di economia processuale del rito. All'esito di tale controllo, non è riconosciuta altra soluzione tra quella dell'accoglimento o quella del rigetto dell'istanza, non avendo il giudice il potere di modificare i termini della condizione apposta dall'imputato. Ne consegue che dà luogo a nullità di cui agli artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p. la decisione del giudice di ammettere soltanto il supplemento istruttorio reputato sufficiente (nell'affermare tale principio la Corte ha tuttavia ritenuto nel caso di specie sanata la nullità, avendo l'imputato, nonostante la riduzione della lista dei testi, insistito ad avvalersi del rito abbreviato).

Cass. civ. n. 15091/2003

È abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare, che accolga solo in parte la richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato subordinata ad integrazione probatoria, in quanto al giudice non è riconosciuta altra soluzione tra quella dell'accoglimento o quella del rigetto dell'istanza e ogni eventuale diversa decisione incide irrimediabilmente e arbitrariamente sulle strategie difensive dell'imputato. (Nella specie, in cui il GUP aveva ammesso la perizia fonica comparativa, richiesta per otto conversazioni telefoniche, solo limitatamente a tre di esse, la Corte ha anche precisato che l'imputato non avrebbe potuto far valere con l'appello avverso un'eventuale sentenza di condanna il vizio da cui era affetta l'ordinanza, non rientrando quest'ultima nell'ambito della previsione dell'art. 586 c.p.p., che prende in considerazione solo le ordinanze dibattimentali e predibattimentali).

Cass. civ. n. 12853/2003

Nel processo celebrato con il rito abbreviato, l'imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438, comma 5, c.p.p.. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5, c.p.p.), di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3, c.p.p.) sono poteri officiosi, che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice solo quando emerga un'assoluta esigenza probatoria.

Cass. civ. n. 41099/2002

La domanda dell'imputato di definizione del processo con il rito abbreviato, subordinata alla audizione di un chiamante in correità, non fa venir meno, qualora costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere, l'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente da lui rese nel corso delle indagini preliminari, in quanto con quella domanda, quantunque condizionata, l'imputato accetta l'utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché l'eventuale esito negativo dell'interrogatorio richiesto, che può dipendere dall'esercizio, prevedibile per chi chieda il giudizio abbreviato, di una facoltà riconosciuta dalla legge.

Cass. civ. n. 40694/2002

L'imputato che abbia chiesto la definizione del processo mediante giudizio abbreviato non può successivamente avanzare domanda di oblazione, perché l'espressione «prima dell'apertura del dibattimento» che figura negli artt. 162 e 162 bis c.p. va intesa nel senso che tale domanda deve essere presentata prima che abbia luogo il giudizio, si svolga esso con il rito ordinario o con il rito abbreviato, non essendo consentita la trasformazione di quest'ultimo nel procedimento di oblazione. (Nella specie, la domanda di oblazione era stata presentata in limine del giudizio dinanzi alla corte d'appello, investita di gravame avverso sentenza di condanna emessa dal Gip con rito abbreviato).

Cass. civ. n. 45586/2001

In tema di procedimento abbreviato, è abnorme la sentenza con la quale contemporaneamente sono giudicati più imputati nei confronti dei quali erano stati adottati riti diversi, l'uno ordinario e l'altro speciale, in quanto tale possibilità, sebbene non espressamente vietata da specifiche norme processuali, trova un ostacolo insormontabile nella differente struttura di ciascuno dei procedimenti previsti dal titolo VI c.p.p. che ne rende incompatibile una gestione congiunta con quello ordinario. (Nella specie la Corte, nell'annullare il provvedimento impugnato, ha ritenuto irrilevante la distinzione operata dal giudice delle prove utilizzabili per il giudizio abbreviato da quelle raccolte nel corso del dibattimento).

Cass. civ. n. 42949/2001

La scelta da parte dell'imputato del rito abbreviato comporta l'utilizzabilità di tutto il materiale probatorio acquisito in fase di indagini preliminari e raccolto nel fascicolo del P.M., ivi comprese le eventuali dichiarazioni accusatorie rese da coimputati, anche se costoro abbiano successivamente ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l'incidente probatorio. Tale disciplina non si pone in contrasto con i principi del nuovo art. 111 della Costituzione, atteso che il comma 5 di tale norma prevede espressamente che alla regola della formazione della prova nel contraddittorio possa farsi eccezione con il «consenso dell'imputato».

Cass. civ. n. 27853/2001

È valida la richiesta di giudizio abbreviato formulata in presenza dell'imputato dal difensore privo di procura speciale, mentre tale richiesta, per la natura di atto dispositivo personalissimo, deve essere presentata dal difensore munito di procura speciale in assenza del diretto interessato.

Cass. civ. n. 15045/2001

Qualora, notificato il decreto di giudizio immediato, l'imputato avanzi, entro il prescritto termine di sette giorni, richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 446, comma 1, c.p.p., spetta al giudice per le indagini preliminari e non al giudice del dibattimento provvedere su detta richiesta.

Cass. civ. n. 11272/2001

Integra gli estremi del provvedimento abnorme l'ordinanza con cui il giudice respinga la richiesta incondizionata di rito abbreviato. La legge 16 dicembre 1999 ha radicalmente trasformato l'istituto del giudizio abbreviato configurandolo come un vero e proprio diritto dell'imputato con la conseguenza che, una volta fatta la relativa richiesta, il giudice deve senz'altro disporlo, peraltro, con la possibilità, ove ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, di assumere anche d'ufficio, ex art. 441, comma 5, gli ulteriori elementi necessari ai fini della decisione. A questo principio generale si può derogare — in virtù dell'art. 438, comma 5, c.p.p., — unicamente nell'ipotesi che la richiesta dell'imputato sia condizoianta ad una integrazione probatoria che non risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità del rito alternativo, ipotesi che tuttavia rappresenta una eccezione rispetto alla disciplina generale prevista dall'art. 438, commi 1 e 4, dettata per la richiesta incondizionata di rito abbreviato.

Cass. civ. n. 12752/1994

Vi è incompatibilità fra il giudizio abbreviato ed il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti: la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte, escludono infatti che possa configurarsi la convertibilità dell'uno nell'altro; nessuna disposizione, del resto, disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività, viceversa, è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta tra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento.

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