Art. 438 – Codice di procedura penale – Presupposti del giudizio abbreviato
1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
2. La richiesta puó essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato . Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1 bis, puó subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.
5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.
6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.
6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25256/2018
L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, non è revocabile all'esito di una nuova valutazione che escluda la rilevanza della prova. (In motivazione, la Corte ha affermato che il vizio della sentenza derivante dalla mancata assunzione della prova cui era stato condizionato il giudizio è deducibile in secondo gravame ed è emendabile con la sua assunzione in grado d'appello).
Cass. civ. n. 20758/2018
In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria, affinché il giudice di primo grado ed eventualmente il giudice dell'impugnazione possano procedere a sindacare nel merito detta decisione, è necessario che la parte abbia riproposto al giudice di primo grado, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, la medesima richiesta già oggetto del provvedimento di rigetto.
Cass. civ. n. 4184/2017
In tema di riti speciali, per il rapporto di sostanziale alternatività intercorrente tra il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, l'ingiustificato diniego della richiesta di patteggiamento frapposto dal giudice per le indagini preliminari sul presupposto della non congruità ed inadeguatezza dell'accordo proposto. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la formulazione della istanza ex art. 438 cod. proc. pen. determina, indipendentemente dalle ragioni che vi abbiano dato causa - ivi compreso l'immotivato dissenso del PM o l'ingiustificato diniego opposto dal Giudice alla richiesta di patteggiamento - la rinuncia al rito previsto dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 18776/2017
L'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa.
Cass. civ. n. 14884/2017
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari e noti all'imputato, anche se per mero errore o caso fortuito non siano materialmente allegati al fascicolo del pubblico ministero. (Fattispecie in cui era stata acquisita in appello, senza opposizione, la relazione tossicologica sulla sostanza stupefacente e della cui esistenza l'imputato era a conoscenza, atteso che nel verbale di arresto si dava atto della trasmissione del reperto al laboratorio di analisi, richiedendosi il successivo invio della relazione all'autorità giudiziaria).
Cass. civ. n. 22545/2017
In tema di riti speciali, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la connotazione di rito alternativo assegnata all'istituto di cui all'art. 168-bis cod. pen., e la sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., precludono, in assenza di una espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro, la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio).
Cass. civ. n. 17103/2017
Nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 17570/2017
Deve essere annullata senza rinvio, con contestuale riduzione nella misura di legge della pena irrogata, la sentenza d'appello che abbia ingiustamente rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, ritualmente avanzata dall'imputato rimesso nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata.
Cass. civ. n. 11905/2016
In caso di contestazioni suppletive in dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluna ma, a pena di inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le nuove, ulteriori imputazioni, poichè la funzione riparatoria dell'accesso in tale fase al rito speciale va comunque coniugata, senza poterla sostituire, con quella deflattiva propria del rito, in difetto della quale non si giustificherebbe l'effetto premiale.
Cass. civ. n. 3624/2016
In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione "ex ante", in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato. (Fattispecie in cui il ricorrente si era limitato a richiedere l'applicazione del rito abbreviato condizionato all'escussione della persona offesa, omettendo di indicare che la richiesta era diretta ad acquisire ulteriori elementi rispetto a quelli presenti in atti dai quali poter inferire una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato).
Cass. civ. n. 17661/2015
È abnorme, ed è quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gup accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato, potendo il giudice solo accogliere o respingere l'istanza negli esatti termini nei quali è formulata, sulla scorta delle valutazioni indicate nell'art. 438, quinto comma, cod. proc. pen., mentre una diversa decisione rispetto a tale alternativa incide in maniera impropria ed irreversibile sulle strategie difensive.
Cass. civ. n. 15444/2015
Non è impugnabile, per carenza di interesse, la revoca parziale della ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria per l'acquisizione di una specifica prova, quando l'imputato abbia validamente rinunciato ad una delle condizioni cui aveva subordinato l'acceso al rito speciale e il giudizio si sia ugualmente svolto in base agli altri presupposti in precedenza indicati.
Cass. civ. n. 6175/2015
È legittimo il rigetto di richiesta di accesso al rito abbreviato condizionata all'esame di un collaboratore di giustizia, la cui audizione, debba riferirsi ad una quantità rilevante di vicende coinvolgenti una pluralità di soggetti, in quanto l'integrazione probatoria demandata è tale da rendere il giudizio incompatibile con le esigenze di economia processuale proprie del procedimento speciale.
Cass. civ. n. 3805/2015
L'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta integra una ipotesi di nullità assoluta, in quanto, oltre a precludere all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., determina un indebito mutamento del giudice naturale all'esito del giudizio abbreviato.
Cass. civ. n. 39512/2014
Nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, l'ordinanza di ammissione al rito costituisce il limite temporale entro cui deve essere effettuato il risarcimento del danno ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante.
Cass. civ. n. 20214/2014
Il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio. (Fattispecie in tema di richiesta di giudizio abbreviato formulata in udienza preliminare e dichiarata intempestiva in base a un'errata interpretazione del termine preclusivo).
Cass. civ. n. 600/2014
Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità" dell'integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell'art. 190 cod. proc. pen., ovvero alla complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, nè si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio.
Cass. civ. n. 45395/2013
L'eccezione di incompetenza territoriale, qualora il giudizio abbreviato consegua a richiesta, proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., a seguito della ricezione dell'avviso di udienza preliminare o nel corso di tale udienza, deve essere rilevata ed eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, e solo se sussista detta condizione è possibile - effettuata l'opzione per il rito alternativo - la reiterazione della predetta eccezione. (Nella specie l'imputato non aveva proposto l'eccezione di incompetenza territoriale né nel corso dell'udienza preliminare né in limine al rito abbreviato ma solo con l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 44634/2013
È legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad una integrazione probatoria, quando detta integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, in quanto insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente alla valorizzazione degli elementi favorevoli all'impostazione difensiva.
Cass. civ. n. 44420/2013
La richiesta di rito abbreviato comporta il consenso all'utilizzo delle fonti e del materiale di prova presenti nel fascicolo, ma non anche l'accettazione dell'accusa con riferimento a ciò che deve essere provato e alla conseguente decisione giudiziale. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3090, in quanto fondata sui soli esiti di sequestro di modestissimo quantitativo di stupefacente, cui non aveva fatto seguito alcun accertamento tecnico per quantificare la percentuale e la quantità di principio attivo effettivamente presente).
Cass. civ. n. 115/2013
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le relazioni di servizio redatte da ufficiali di polizia giudiziaria che riportino il contenuto di informazioni apprese da colleghi stranieri nel corso di colloqui con finalità investigative.
Cass. civ. n. 34233/2012
In caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato, la pena da infliggere per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo è quella prevista dalla legge vigente nel momento della richiesta di accesso al rito: ne consegue che, ove quest'ultima sia intervenuta nel vigore dell'art. 7 D.L. n. 341 del 2000, va applicata (ed eseguita) la sanzione prevista da tale norma. (La S. C. ha precisato che, tra le diverse leggi succedutesi nel tempo, che prevedono la specie e l'entità della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo, la legge intermedia più favorevole non trova applicazione quando la richiesta di accesso al rito speciale non sia avvenuta durante la vigenza di quest'ultima, ma soltanto successivamente, nel vigore della legge posteriore che modifica quella precedente).
Cass. civ. n. 10093/2012
La garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunziata all'esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi d'appello l'imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua rivalutazione e l'acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento.
Cass. civ. n. 9267/2012
Nel giudizio d'appello può essere disposta, anche su richiesta di parte, la rinnovazione dell'istruzione nel caso di prova sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado pronunziata all'esito del giudizio abbreviato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il rigetto dell'istanza del P.G. di acquisizione del verbale di interrogatorio di un nuovo collaboratore di giustizia, in quanto contenente dichiarazioni non superflue, integri la violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 1858/2012
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è compatibile con il rito abbreviato anche al fine di far valere, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Cass. civ. n. 139/2012
La nullità derivante dal rigetto meramente implicito della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, in violazione della prescrizione che impone per il rigetto l'adozione di un'ordinanza, come tale necessariamente motivata, é a regime intermedio e si sana con la riproposizione della richiesta al giudice del dibattimento, richiesta che non può essere mutata nel contenuto restando preclusa la possibilità di trasformazione per tale via, da condizionata ad incondizionata.
Cass. civ. n. 22497/2011
Non sono utilizzabili, nemmeno nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni auto -accusatorie rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001 e non rinnovate ex art. 26, comma secondo, L. n. 63 del 2001.
Cass. civ. n. 15639/2011
La nullità del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato conseguente a richiesta tardiva non può essere dedotta dall'imputato richiedente.
Cass. civ. n. 7974/2011
Nel giudizio abbreviato, sia condizionato che non condizionato, è consentito al giudice d'appello, d'ufficio e anche su sollecitazione delle parti, acquisire documenti sopravvenuti necessari ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 1851/2011
La facoltà di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, già rigettata presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilità di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata ad incondizionata.