Cass. pen. n. 1851 del 21 gennaio 2011
Testo massima n. 1
La facoltà di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, già rigettata presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilità di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata ad incondizionata.