Cass. civ. n. 18635 del 08 luglio 2024
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Esecuzione forzata della sentenza di condanna per responsabilità contabile - Opposizione del debitore esecutato - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Il giudizio di opposizione all'esecuzione forzata, anche se intrapresa in forza di sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti all'esito di un giudizio di responsabilità contabile, spetta alla giurisdizione ordinaria, perché non involge profili di cognizione relativi all'accertamento dei presupposti della responsabilità erariale, ma unicamente il diritto soggettivo a procedere in executivis. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sull'opposizione ad un'esecuzione forzata, condotta in forza di una sentenza della Corte dei conti e con le forme dell'iscrizione a ruolo ex art. 2 d.P.R. n. 260 del 1998, potesse configurarsi la giurisdizione tributaria o contabile e ha affermato quella del giudice ordinario).
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 24/06/1998 num. 260 art. 2
Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Costituzione art. 103