Cass. civ. n. 18644 del 03 luglio 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Diniego del rimborso di un tributo - Impugnazione - Posizione processuale del contribuente - Attore in senso sostanziale - Conseguenze in caso di indebito versamento del sostituto d'imposta - Onere della prova.
In tema di rimborso delle imposte sul reddito, il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza, rivestendo la qualità di attore in senso sostanziale, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa, con la conseguenza che, al fine di qualificare come indebito il versamento eseguito dal sostituto d'imposta, non è sufficiente la mera allegazione dell'erronea qualificazione del reddito da parte di quest'ultimo, occorrendo la prova che la corretta qualificazione avrebbe escluso l'imposizione fiscale o comportato un'imposizione fiscale meno gravosa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57