Cass. civ. n. 18653 del 03 luglio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento dei redditi - Metodo analitico-induttivo - Deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione - Corte cost. n. 10 del 2023 - Conseguenze - Possibilità - Condizioni.


In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 34996 del 2022

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

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