Cass. civ. n. 18677 del 09 luglio 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IMPRESE DI ASSICURAZIONI Riserva a carico del riassicuratore ex art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 209 del 2005, vigente ratione temporis - Determinazione secondo gli accordi contrattuali ed il rischio effettivamente trasferito - Riassicurazione per eccesso - Smontaggio della riserva a carico del riassicuratore - Legittimità - Conseguenze - Fondamento.
La riserva a carico del riassicuratore iscritta nell'attivo di bilancio, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 209 del 2005, vigente ratione temporis, è determinata sulla base di quanto pattuito nello specifico contratto e in considerazione dell'effettivo rischio trasferito, per cui, in caso di riassicurazione per eccesso, nei limiti della sola eccedenza di una determinata soglia, è legittimo lo smontaggio della riserva a carico del riassicuratore, con la conseguente variazione negativa con impatto sul conto economico, quando sono venuti meno gli accordi di riassicurazione che ne avevano giustificato l'accantonamento e l'iscrizione.