Cass. civ. n. 18684 del 03 luglio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Notificazione PEC da parte dell'agente della riscossione - Indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri - Conseguenze - Nullità della notifica - Esclusione - Condizioni.


In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3685 del 2021

Normativa correlata

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis
Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST.
Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

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