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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15293 del 17 aprile 2007

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15293 del 17 aprile 2007

Testo massima n. 1

La deposizione della persona offesa dal reato, nonostante la diversità di posizione di questa rispetto a quella di un qualunque testimone estraneo, può essere assunta anche da sola a base del convincimento del giudice, ove venga sottoposta a un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva o oggettiva di cui l’ha resa, con una particolare prudenza quando si tratti delle dichiarazioni di un minore, soggetto a maggiori suggestioni, con la possibile incapacità di distinguere i dati effettivamente percepiti da quelli solo immaginati e permeabile ai suggerimenti, ma anche alle aspettative di un adulto di riferimento affettivo [ fattispecie in tema di testimonianza resa da un minore parte offesa di un reato sessuale ]. [ Mass. redaz. ].

Testo massima n. 2

La sentenza 6 febbraio 2007 n. 26, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui, sostituendo l’articolo 593 del c.p.p., non consentiva al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall’articolo 603, comma 2, del c.p.p., nonché dell’articolo 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevedeva che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge dovesse essere dichiarata inammissibile, non estende i propri effetti alla disciplina dell’appello della sentenza resa in sede di giudizio abbreviato contenuta nell’articolo 443, comma 1, del c.p.p., come riformulato dall’articolo 2 della legge n. 46 del 2006 con la generalizzazione della regola dell’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero ottenuta attraverso l’eliminazione dalla norma della precedente limitazione di tale regola ai casi in cui l’appello tendeva a ottenere una diversa formula. [ Mass. redaz. ].

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