Art. 194 – Codice di procedura penale – Oggetto e limiti della testimonianza
1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova [187]. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato [133 c.p.] e alla pericolosità sociale [203 c.p.].
2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità [236]. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
3. Il testimone è esaminato su fatti determinati [499]. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34626/2024
In tema di prova testimoniale, non è causa di nullità o di inutilizzabilità della deposizione ex artt. 187 e 194 cod. proc. pen. la circostanza che essa verta anche su fatti non specificamente afferenti all'imputazione, sicché la prova raccolta con riguardo a fatti che da questa esorbitano, in carenza dalla contestazione di un fatto diverso, risulta pienamente valida e utilizzabile, anche ai fini di apprezzare la credibilità del dichiarante e l'attendibilità del narrato.
Cass. civ. n. 32764/2024
In tema di valutazione della prova testimoniale, la progressione dichiarativa caratterizzante le rivelazioni della persona offesa minorenne, vittima di reati sessuali, non è, di per sé, indicativa dell'inattendibilità della fonte, né la pluralità delle sue audizioni ne determina necessariamente l'usura.
Cass. civ. n. 17118/2024
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, la nullità dell'elaborato disposto nel primo grado di giudizio per avere il c.t.u. utilizzato documenti irritualmente acquisiti, utili a provare i fatti principali, va fatta valere con l'appello, determinandosi nella specie un vizio processuale che, ove non ritualmente impugnato, resta sanato.
Cass. civ. n. 16289/2024
La mancata escussione di un fideiussore, in assenza di specifiche contestazioni dell'operato del creditore, non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona, in mancanza di una norma dell'ordinamento che preveda un tale obbligo, sicché tale circostanza non può neppure essere dedotta come motivo di inadempimento imputabile al creditore, né la parte del debito garantita dal fideiussore non escusso può essere ritenuta un danno ingiusto risarcibile verso il debitore, atteso che quest'ultimo rimane l'unico soggetto a dover rispondere del debito per l'intero, stante la funzione della fideiussione di mera garanzia di un debito altrui.
Cass. civ. n. 16012/2024
In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della c.t.u., sebbene l'acquisizione del contratto di mutuo da parte del consulente fosse stata acconsentita dalle parti per essere stato il documento trasmesso dallo stesso legale della parte avversa a quella normalmente onerata e utilizzato, nel contraddittorio delle parti, nel corso delle operazioni peritali).
Cass. civ. n. 10600/2024
In tema di valutazione della prova testimoniale, non sono necessari riscontri esterni, dovendo il giudice limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati.
Cass. civ. n. 10193/2024
In tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo tuttavia dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova.
Cass. civ. n. 3184/2024
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.
Cass. civ. n. 1763/2024
In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio.
Cass. civ. n. 41375/2023
Il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione difensiva a mente della quale il giudice avrebbe dovuto procedere all'esame diretto dei fotogrammi). (Vedi: n. 1545 del 08/10/1997,
Cass. civ. n. 33866/2023
Nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell'accessorietà, spetta al garante, che proponga l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia.
Cass. civ. n. 28957/2023
In caso di comunione pro indiviso di un bene immobile (nella specie costituitasi prima dell'entrata in vigore della l.n. 151 del 1975) tra coniugi, il coniuge comproprietario che abbia pagato al venditore un importo maggiore rispetto alla parte di prezzo da lui dovuta ha diritto di regresso e, ove non abbia ottenuto rimborso, concorre nella divisione del bene per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso l'altro condividente rivalendosi in natura sulla massa, sempre che le parti non abbiano convenuto che i beni acquistati durante il matrimonio e anteriormente alla data di entrata in vigore della l.n. 151 del 1975 siano assoggettati al regime della comunione legale, in forza dell'art. 228, comma 2, della stessa legge, con conseguente applicabilità dell'art. 194, comma 1, c.c.
Cass. civ. n. 26144/2023
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti).
Cass. civ. n. 25446/2023
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali; la registrazione audio e/o video delle predette operazioni, invece, attenendo alla mera documentazione delle stesse, che di regola può essere compiuta mediante verbalizzazione, non può ritenersi dovuta, anche se effettuata su iniziativa del consulente, a meno che non sia stata prescritta dal giudice al momento del conferimento dell'incarico e fermo pur sempre il rispetto del contraddittorio.
Cass. civ. n. 21903/2023
Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, "ivi" compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso potesse integrare causa di nullità di una c.t.u. volta ad accertare la natura apocrifa di un testamento olografo la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti).
Cass. civ. n. 17362/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.
Cass. civ. n. 15383/2023
Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza.
Cass. civ. n. 12348/2023
In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni).
Cass. civ. n. 8384/2023
In tema di accertamento con adesione, in caso di mancato pagamento, da parte del contribuente, anche di una sola delle rate successive alla prima, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate può provvedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente, oltreché del garante, solo se quest'ultimo, invitato ad adempiere, non versa l'importo garantito entro trenta giorni, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente senza previa escussione del garante, a nulla rilevando, in contrario, la possibilità, riconosciuta dall'art. 1944 c.c. nei rapporti tra privati, di prevedere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Cass. civ. n. 6982/2023
Il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il tribunale aveva sospeso la causa instaurata da un Comune per l'escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia dell'adempimento di una convenzione urbanistica, in attesa della definizione di quella che lo stesso Comune aveva intentato, in via subordinata, nei confronti della società di costruzioni, invocando la risoluzione per inadempimento della suddetta convenzione e il conseguente risarcimento del danno).
Cass. civ. n. 6861/2023
Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., non trova applicazione nel caso in cui il teste riferisca circostanze apprese da una specifica persona, pur se non identificata con le sue generalità, essendo le stesse assimilabili a mere confidenze, per le quali è ammessa la prova testimoniale.
Cass. pen. n. 11658/2015
In tema di giudizio abbreviato condizionato, le dichiarazioni rese in udienza da una persona già sentita in fase di indagini non sono di per se stesse dotate di valore probatorio privilegiato e preminente rispetto a quelle fornite alle Autorità inquirenti, stante il carattere integrativo e non sostitutivo che l'art. 438, comma quinto, cod. proc. pen., attribuisce all'attività istruttoria nel contraddittorio delle parti.
Cass. pen. n. 38221/2008
In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 comma terzo c.p.p., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie relativa alla deposizione di una testimone, appartenente alla polizia scientifica, che aveva eseguito accertamenti tecnici relativi alla contraffazione di passaporti, visti e timbri ).
Cass. pen. n. 15293/2007
La deposizione della persona offesa dal reato, nonostante la diversità di posizione di questa rispetto a quella di un qualunque testimone estraneo, può essere assunta anche da sola a base del convincimento del giudice, ove venga sottoposta a un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva o oggettiva di cui l'ha resa, con una particolare prudenza quando si tratti delle dichiarazioni di un minore, soggetto a maggiori suggestioni, con la possibile incapacità di distinguere i dati effettivamente percepiti da quelli solo immaginati e permeabile ai suggerimenti, ma anche alle aspettative di un adulto di riferimento affettivo (fattispecie in tema di testimonianza resa da un minore parte offesa di un reato sessuale). (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 6910/1999
In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità.
Cass. pen. n. 3205/1999
Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194, comma 3, c.p.p., non trova applicazione nell'ipotesi in cui il testimone riferisca circostanze apprese da una specifica persona, ancorché non identificata con le sue generalità. (Fattispecie in tema di testimonianza resa da un agente di polizia giudiziaria il quale aveva deposto su quanto appreso da un gestore di un pubblico esercizio rimasto sconosciuto).
Cass. pen. n. 12904/1998
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato, sancito dall'art. 62 c.p.p., essendo diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore e pervenuto attraverso la testimonianza di chi dette dichiarazioni abbia ricevuto in qualsiasi maniera, presuppone che dette dichiarazioni siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo; il divieto, in quest'ultima ipotesi, non può, infatti, operare, assumendo l'oggetto della testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico percepito dal teste, e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili al detto mezzo di prova.
Cass. pen. n. 11939/1998
Il divieto di apprezzamenti personali, previsto dall'art. 194 c.p.p., non è riferibile ai fatti che siano stati direttamente percepiti dal teste, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi. (Nella specie la Corte ha ritenuto non vietati gli apprezzamenti di un ispettore della ditta distributrice del marchio del bene presunto contraffatto).
Cass. pen. n. 4946/1997
Le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre che avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati; sicché, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o imputati di reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone. (Fattispecie in tema di testimonianza della persona offesa).
Cass. pen. n. 2948/1997
Il riconoscimento dell'imputato operato in udienza nel corso dell'esame testimoniale, deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile, e va tenuto distinto dalla ricognizione vera e propria, in quanto esso costituisce atto di identificazione diretta, e non richiede l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione. Ne consegue che la dichiarazione del teste non è inficiata da patologie processuali, quali la nullità o la inutilizzabilità, in caso di violazione di dette formalità.
Cass. pen. n. 2322/1996
In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto dall'art. 194 c.p.p., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata per speciale preparazione professionale, che sia interrogata su fatti caduti sotto la sua percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie relativa a deposizione di un ispettore della polizia stradale circa l'originario colore della carrozzeria di un autoveicolo ricettato).
Cass. pen. n. 4653/1994
I divieti assoluti di utilizzabilità previsti dal codice di procedura penale in tema di prove, trovano applicazione anche per gli indizi posto che questi sono pur sempre una probatio sia pur minor. Conseguentemente una dichiarazione su voci correnti, inutilizzabili ex art. 194, comma 3, c.p.p., è del tutto inidonea a costituire riscontro esterno ad accuse rese da altri al fine di dare compiuta ragione della sussistenza della gravità degli indizi richiesti dal comma 1 dell'art. 273 c.p.p. per l'applicazione di una misura cautelare personale.
Cass. pen. n. 867/1994
Agli effetti processuali e penali, la figura di chi rende dichiarazioni all'autorità giudiziaria non può essere scissa, nel senso che il soggetto possa essere considerato testimone in relazione a talune dichiarazioni e coimputato, o coimputato in procedimento connesso in relazione ad altre dichiarazioni, rese nel medesimo procedimento, giacché la qualità di imputato o coimputato ha carattere assorbente.
Cass. pen. n. 6922/1992
Il riconoscimento diretto effettuato nel corso dell'esame testimoniale non è qualificabile come «prova atipica», soggetta, in quanto tale, alla disciplina di cui all'art. 189 c.p.p. (che, tra l'altro, richiede la previa audizione delle parti), ma rientra, invece, nell'oggetto dell'ordinaria prova testimoniale, quale previsto e disciplinato dall'art. 194 stesso codice. Infatti, in base a tale ultima norma, il testimone «è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova», e tra «i fatti che si riferiscono all'imputazione e alla punibilità» e che l'art. 187 c.p.p. considera tra quelli «oggetto di prova» rientra anche quello costituito dall'avere il teste avuto occasione di rivedere e riconoscere, successivamente alla commissione del reato, il soggetto da lui stesso in precedenza indicato come autore del medesimo.
Cass. pen. n. 5467/1992
La registrazione e l'utilizzazione delle dichiarazioni rese a terzo da persona successivamente imputata sulla base di esse sono legittime, in quanto non possono essere ricondotte né nell'ambito delle intercettazioni irrituali, né in quello delle dichiarazioni indizianti nei confronti di persona non indiziata né indagata, inutilizzabili ai sensi, rispettivamente, degli artt. 271 e 63 c.p.p. Ed invero, quanto alle prime, non si è in presenza di intercettazioni, cioè di occulta presa di conoscenza, da parte di terzi e mediante congegni particolari, di comunicazioni riservate, ma di registrazione di un colloquio ad opera di uno degli interlocutori, cioè di un'attività riconducibile nella memorizzazione fornita di notizie che uno degli interlocutori si è procurato lecitamente dall'altro, riguardo alla quale attività il diritto alla riservatezza, il solo astrattamente opponibile è costituito dalla pretesa che la notizia, liberamente affidata ad altri, non sia da costui propalata senza il consenso dell'affidante, non costituisce un valore garantito nel processo, ma cede certamente rispetto all'esigenza di formazione della prova. Quanto alle seconde, l'inutilizzabilità opera con riferimento alle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non è assolutamente ipotizzabile né che un privato possa trovarsi investito vive funzioni di polizia giudiziaria (al di fuori dei casi di flagranza del reato ex art. 383 c.p.p. nei quali, peraltro, può esimersi dalle stesse), né che sia tenuto, se in colloquio con persona che gli confidi fatti compromettenti sul piano penale, ad ascoltarlo dopo avergli assicurato le garanzie previste per l'imputato. (In motivazione la S.C. ha precisato che le dichiarazioni rese dall'imputato al teste e da costui registrate su nastro magnetico possono in ogni caso costituire oggetto di testimonianza diretta del teste e indiretta degli agenti di P.G. cui siano state comunicate, e che il nastro magnetico legittimamente può essere acquisito agli atti processuali).
Cass. pen. n. 9888/1991
Ai fini della valutazione probatoria delle dichiarazioni di un soggetto non può prescindersi dalla qualificazione formale da lui assunta nel processo in cui sono state rese. Ne consegue che, dovendosi ascrivere la qualità di imputato soltanto a chi sia stato contestato un reato, deve essere considerato teste chi sia stato sentito nel processo senza che gli sia stata elevata in esso alcuna imputazione o senza che, in altro processo, gli sia stata elevata imputazione per lo stesso reato o per reato connesso. Pertanto, ai fini della valutazione della prova, mentre non può porsi in tale caso la necessità di riscontri, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, c.p.p., rispetto a dichiarazioni che non abbiano acquistato la formale veste di chiamata di reità o di correità, il giudice deve porsi soltanto il problema dell'attendibilità del teste, in quanto non disinteressato. (Fattispecie in tema di dichiarazioni rese da acquirente di modica quantità di droga in ordine alla posizione del suo fornitore).
Cass. pen. n. 11716/1990
La formulazione letterale e lo spirito del nuovo art. 195 c.p.p. sono indirizzati non ad impedire, sempre e comunque, qualsiasi esposizione di fatti non verificatisi sotto gli occhi del dichiarante, ma semplicemente a consentire un controllo di conoscenza. Ne consegue che non può considerarsi una forma di testimonianza indiretta, e pertanto non necessita di controllo, quanto piuttosto di valutazione ex art. 194 stesso codice, la narrazione di una vicenda alla quale il teste abbia preso parte solo parzialmente, ma che tuttavia ricostruisca per intero, in via di logica conseguenzialità.