Cass. civ. n. 18725 del 03 luglio 2023
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Giudizio di separazione e divorzio - Nesso di pregiudizialità con il processo penale a carico del coniuge per reati endofamiliari - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di sospensione del processo civile, va esclusa la sussistenza della pregiudizialità - e dunque il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria - tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare - nella specie, abbandono di coniuge incapace e mancata somministrazione allo stesso, infermo, dei mezzi di sussistenza - e la pronuncia di addebito della separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.