Cass. civ. n. 18725 del 03 luglio 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Giudizio di separazione e divorzio - Nesso di pregiudizialità con il processo penale a carico del coniuge per reati endofamiliari - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


In tema di sospensione del processo civile, va esclusa la sussistenza della pregiudizialità - e dunque il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria - tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare - nella specie, abbandono di coniuge incapace e mancata somministrazione allo stesso, infermo, dei mezzi di sussistenza - e la pronuncia di addebito della separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 40795 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE