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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3057 del 11 gennaio 2001

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3057 del 11 gennaio 2001

Testo massima n. 1

In tema di applicazione della pena su richiesta, i termini dell’accordo tra imputato e pubblico ministero [ il quale è pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori ] non si estendono agli aspetti liquidatori delle spese sostenute dalla parte civile; ne consegue che, non essendo ricompresa l’entità della somma da liquidare nel negozio processuale intercorso tra le parti patteggianti, non può considerarsi preclusa alla parte interessata [ l’imputato o la stessa parte civile ] la possibilità di dedurre le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e la loro congruità.

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