Cass. pen. n. 18726 del 16 febbraio 2023

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Misure di prevenzione patrimoniale - Confisca - Revoca disposta ex art. 7 legge n. 1423 del 1956 - Restituzione anche per equivalente ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011 - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.


La restituzione all'interessato dei beni confiscati può avvenire anche per equivalente, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel caso in cui gli stessi siano stati in precedenza assegnati per finalità di pubblica utilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la restituzione per equivalente anche in ipotesi di revoca disposta ex art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sul rilievo che la riparazione dell'errore giudiziario non deve avvenire necessariamente in forma specifica ma può essere effettuata anche per equivalente, in modo da non pregiudicare la destinazione pubblica data nel frattempo al bene ablato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 32692 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 46
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28
Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Costituzione art. 24 com. 4
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 44

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