Cass. pen. n. 6580 del 2 giugno 2000
Testo massima n. 1
In tema di applicazione della pena su richiesta, qualora, in sede di legittimità, si rilevi che una clausola dell'accordo concluso tra le parti sia stata pattuita in violazione di legge, la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p. non può essere annullata solamente in parte qua, ma deve esserlo integralmente, in quanto l'accordo delle parti non è suscettibile di modifica da parte del giudice. (Fattispecie in tema di invalidità della clausola che subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile).
Testo massima n. 2
In tema di patteggiamento, la divergenza tra volontà e dichiarazione non può essere dedotta come motivo di impugnazione poiché al negozio processuale concluso dalle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non si applica la disciplina dell'errore dei negozi di diritto sostanziale, bensì il regime delle nullità degli atti processuali il quale non prevede detta divergenza come causa di nullità.
Testo massima n. 3
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l'azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di una provvisionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.