Cass. pen. n. 18742 del 19 gennaio 2023

Testo massima n. 1


TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Art. 83, comma 7, d.l. n. 18 del 2020 - Potere regolamentare dei capi degli uffici giudiziari - Deroga ai termini processuali - Possibilità - Esclusione.


In tema di disciplina processuale emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la previsione di cui all'art. 83, comma 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non legittima l'adozione, da parte dei Capi degli uffici giudiziari, di atti regolamentari che incidano sul decorso dei termini processuali, consentendo di disciplinare la sola limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici dal 12 maggi al 30 giugno 2020.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 5136 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 CORTE COST.
Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1

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