Cass. civ. n. 18764 del 09 luglio 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Società a ristretta base partecipativa - Distribuzione utili extracontabili ai soci - Regole sul riparto dell'onere della prova - Nuovo art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità successiva al 16 settembre 2022 - Fondamento.
In tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore (e, cioè al 16 settembre 2022), operando, in difetto di norme transitorie, la regola generale dell'art. 11 delle preleggi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST.
Legge 31/08/2022 num. 130 art. 6
Preleggi art. 11 CORTE COST.