Cass. civ. n. 18764 del 09 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Società a ristretta base partecipativa - Distribuzione utili extracontabili ai soci - Regole sul riparto dell'onere della prova - Nuovo art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità successiva al 16 settembre 2022 - Fondamento.


In tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore (e, cioè al 16 settembre 2022), operando, in difetto di norme transitorie, la regola generale dell'art. 11 delle preleggi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16913 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST.
Legge 31/08/2022 num. 130 art. 6
Preleggi art. 11 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE