Cass. civ. n. 18794 del 04 luglio 2023

Testo massima n. 1


FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE Prestazione di fideiussione a società poi fallita - Originaria clausola di reviviscenza della garanzia in caso di


revoca del pagamento eseguito dal debitore - Revocatoria fallimentare - Natura vessatoria della clausola ex art. 1341 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché, dopo l'estinzione, il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta, pertanto, l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'art. 67 della l.fall.; né tale clausola può dirsi vessatoria, come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 25361 del 2008

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1347
Cod. Civ. art. 1939
Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE