Cass. civ. n. 18794 del 04 luglio 2023
Testo massima n. 1
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE Prestazione di fideiussione a società poi fallita - Originaria clausola di reviviscenza della garanzia in caso di
revoca del pagamento eseguito dal debitore - Revocatoria fallimentare - Natura vessatoria della clausola ex art. 1341 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché, dopo l'estinzione, il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta, pertanto, l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'art. 67 della l.fall.; né tale clausola può dirsi vessatoria, come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1939
Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.