Cass. civ. n. 18797 del 04 luglio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Domanda di liquidazione del compenso - Ausiliari del giudice - Novero - Art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Termine di decadenza - Fondamento.


In tema di spese di giustizia, la previsione del secondo comma dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4373 del 2015

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE