Cass. civ. n. 1881 del 20 gennaio 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione revocatoria del Pubblico Ministero contabile - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Accertamento definitivo del danno erariale - Irrilevanza - Fondamento.


L'azione revocatoria a tutela del credito da risarcimento del danno erariale, di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016, può essere esercitata dal Pubblico Ministero contabile dinanzi alla Corte dei conti anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del credito suddetto, mostrandosi la diversa interpretazione - intesa a limitare, in tale evenienza, la sua legittimazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria - contraria alla lettera e alla collocazione sistematica della norma (facente parte del Titolo II della Parte II, dedicato alle "Azioni a tutela del credito erariale"), nonché confliggente con la "ratio", alla stessa sottesa, di tutela delle ragioni del credito erariale, che risulterebbero palesemente frustrate dal riconoscimento della legittimazione concorrente per i soli crediti non accertati giudizialmente, e non anche per quelli che abbiano già ricevuto tale accertamento.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 28183 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 73
Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 174 CORTE COST. PENDENTE

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