Cass. civ. n. 1881 del 27 gennaio 2025

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Sospensione del dipendente per inottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19 - Art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con l. n. 76 del 2021 ratione temporis vigente - Concorrenza con altra legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa - Principio della c.d. priorità della causa sospensiva - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.


In tema di inottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, alla sospensione dal lavoro prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con l. n. 76 del 2021, ratione temporis vigente, disposta in presenza di precedente legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa, non è applicabile il principio della cd. priorità della causa di sospensione, secondo cui ai fini del trattamento retributivo prevale la causa verificatasi per prima, poiché tale principio riguarda solo le cause di sospensione con diritto alla retribuzione, e non opera quando la causa sopravvenuta è conseguenza dell'assoluta impossibilità di rendere la prestazione. (Fattispecie riguardante provvedimento di sospensione, disposto per inosservanza dell'obbligo vaccinale, nei confronti di infermiera dipendente di ASL già assente dal lavoro per malattia).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15941 del 2013

Normativa correlata

Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE

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