Cass. pen. n. 18819 del 24 gennaio 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio risarcitorio conseguente alla violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Intervenuta espiazione della pena al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014 - Tardività della richiesta - Configurabilità - Termine semestrale di decadenza - Individuazione.


In tema di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di detenuti o internati, è inammissibile per tardività la richiesta risarcitoria proposta, ex art. 35-ter ord. pen., allorquando risultino decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, nel caso in cui si riferisca a periodi di pena espiati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 31042 del 2020

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 254 art. 35 ter
Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 2 com. 3
Legge 11/08/2014 num. 117 art. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

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