Cass. pen. n. 18819 del 20 marzo 2024

Testo massima n. 1


SENTENZA - ASSOLUZIONE - Causa di giustificazione - Formula di assoluzione - Perchè il fatto non costituisce reato - Conseguenze - Condanna del querelante alle spese e ai danni - Esclusione.


L'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione (nella specie, legittima difesa) determina l'assoluzione dell'imputato non "perché il fatto non sussiste", ma "perché il fatto non costituisce reato", formula che comporta l'esclusione sia della condanna alle spese del querelante, sia della configurabilità del risarcimento del danno in favore dell'imputato, difettando l'elemento soggettivo della colpa grave.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 28351 del 2013

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 52
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST.

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