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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8635 del 7 luglio 1999

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8635 del 7 luglio 1999

Testo massima n. 1

In tema di concussione, poiché l’elemento materiale del reato è integrato in ogni caso in cui la condotta intimidatrice del pubblico ufficiale sia idonea a incidere sulla libera formazione della volontà del privato, deve riconoscersi la sussistenza di tale ipotesi criminosa nella ipotesi in cui alcuni finanzieri, nel corso di verifiche fiscali, avevano indotto diversi imprenditori a corrispondere somme di denaro facendo leva sulla minaccia, più o meno esplicita, che, diversamente, avrebbero prolungato la verifica a tempo indeterminato, pur in mancanza della necessità di svolgere ulteriori accertamenti.

Testo massima n. 2

La regola della non appellabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur se emessa contestualmente ad altra statuizione oggetto di appello, non subisce deroghe nemmeno nella ipotesi in cui la sentenza sia pronunciata all’esito del dibattimento ex art. 448, primo comma, c.p.p.

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