Art. 317 – Codice penale – Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri , costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità , è punito con la reclusione da sei a dodici anni [32 quater].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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