Cass. civ. n. 18826 del 10 luglio 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Proposta concorrente ex art. 163, comma 4, l. fall. - Declaratoria di inammissibilità - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni.


In tema di concordato preventivo, il provvedimento che decide sul reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta concorrente presentata ai sensi dell'art. 161, comma 4, l.fall. non è ricorribile per cassazione, avendo natura temporanea e non definitiva, essendo revocabile e modificabile in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze, ben potendo il proponente far valere ogni eventuale profilo di illegittimità del decreto mediante l'opposizione all'omologazione della proposta del debitore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29912 del 2019

Normativa correlata

Costituzione art. 111 com. 7
Legge Falliment. art. 163 com. 4
Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 180

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