Cass. civ. n. 18826 del 10 luglio 2024
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Proposta concorrente ex art. 163, comma 4, l. fall. - Declaratoria di inammissibilità - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni.
In tema di concordato preventivo, il provvedimento che decide sul reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta concorrente presentata ai sensi dell'art. 161, comma 4, l.fall. non è ricorribile per cassazione, avendo natura temporanea e non definitiva, essendo revocabile e modificabile in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze, ben potendo il proponente far valere ogni eventuale profilo di illegittimità del decreto mediante l'opposizione all'omologazione della proposta del debitore.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 163 com. 4
Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 180