Cass. civ. n. 18843 del 10 luglio 2024

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Pattuizioni "a latere" strettamente connesse all'accordo di divorzio - Necessità di considerazione nel giudizio di revisione delle condizioni economiche - Sussistenza - Fattispecie.


Le pattuizioni che, sebbene contenute in un patto aggiunto e contestuale all'accordo di divorzio congiunto, siano strettamente connesse a questo per volontà delle parti e non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o in contrasto con norme inderogabili, pur non potendo essere oggetto di intervento diretto da parte del giudice, in quanto espressione della libera determinazione negoziale delle parti, devono essere prese in considerazione nel giudizio di revisione delle condizioni economiche del divorzio ex art. 9 della l. n. 898 del 1970. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto della corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado, secondo cui, nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, non poteva essere presa in considerazione la scrittura privata con la quale le parti avevano stabilito che, ad integrazione del contributo al mantenimento di € 3.500,00 mensili, stabilito nel ricorso congiunto di divorzio, uno degli ex coniugi si obbligava a versare all'altro la somma aggiuntiva di € 2.500,00 mensili).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 35434 del 2023

Normativa correlata

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST.

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