Cass. civ. n. 1885 del 17 gennaio 2024

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDURisarcimento del danno - Spazio individuale minimo intramurario - Interpretazione della Corte EDUModalità di computo secondo i principi affermati da Sezioni Unite Penali “Commisso” - Necessità di tenere conto della presenza di arredi fissi.


In tema di risarcimento del danno ex art. 35 ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, nella valutazione dello spazio individuale minimo in cella collettiva, pari a tre metri di superficie calpestabile, alla luce dell'interpretazione della Corte EDU e di quella delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento dovendosi, pertanto, detrarre l'area destinata a servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui i letti a castello.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12955 del 2018

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Costituzione art. 27
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6

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