Cass. pen. n. 1418 del 21 aprile 1995
Testo massima n. 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, le spese per la conservazione e la custodia delle cose sequestrate non rientrano tra le spese del procedimento in senso stretto che ex art. 445 c.p.p., l'imputato non è tenuto a pagare. Dette spese vanno anticipate dallo Stato il quale ha diritto alla rivalsa delle stesse. (Nella fattispecie, emessa sentenza ex art. 444 c.p.p., con cui era stata ordinata la restituzione all'imputato del veicolo sequestrato, vi era stata la successiva liquidazione al custode giudiziario di una somma di denaro, posta dal pretore a carico dello stesso prevenuto. A seguito di opposizione del custode, il quale aveva sostenuto che doveva essere rimborsato direttamente dallo Stato, era stata confermata sul punto la precedente ordinanza. Su ricorso per cassazione del custode, il Supremo Collegio ha annullato il provvedimento pretorile nella parte in cui, limitatamente al rapporto Stato-custode, non aveva posto l'anticipazione delle spese di custodia e conservazione a carico dello Stato).
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