Cass. pen. n. 2000 del 6 giugno 1996
Testo massima n. 1
A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 444, comma 2, c.p.p., il giudice con la decisione con la quale applica la pena, «condanna» l'imputato al rimborso delle spese in favore della parte civile che sia eventualmente costituita, salvo che non reputi, a seguito di un suo esclusivo discrezionale apprezzamento, di doverne operare la compensazione. Ne deriva che la pronuncia della statuizione, che — almeno di norma — è obbligatoriamente conseguente alla sentenza di applicazione della pena, debba necessariamente essersi rappresentata e accettata da parte dell'imputato che abbia avanzato l'istanza del rito speciale o che a questa abbia aderito, se proposta dall'altra parte, venendo quindi a far parte, conseguenzialmente e pur se non espressamente, dei termini del negozio plurilaterale. (Fattispecie relativa ad inammissibilità di ricorso avverso statuizione di condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile).
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