Cass. civ. n. 18892 del 10 luglio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Licenziamento illegittimo - Ordine di reintegrazione - Nel precedente luogo e nelle mansioni originarie - Necessità - Trasferimento successivo - Limiti e condizioni.


L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 c.c., salva la dimostrata impossibilità, la cui prova incombe sul datore di lavoro, dovuta a insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 27844 del 2009

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE