Cass. pen. n. 18908 del 02 marzo 2023
Testo massima n. 1
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE - Udienza camerale - Avviso al difensore del ricusante nominato nel procedimento principale - Necessità - Ragioni.
In tema di ricusazione, l'avviso per l'udienza camerale, fissata ex art. 41, comma 3, cod. proc. pen., deve essere notificato al difensore del ricusante nel procedimento in cui è stata presentata l'istanza di ricusazione, anche nel caso in cui quest'ultima sia stata avanzata personalmente dall'imputato, atteso che, per principio generale, la nomina del difensore di fiducia è valida non solo per il procedimento principale, ma anche per quelli incidentali che ne siano derivati, ancorché di competenza di un ufficio giudiziario diverso, a meno che non risulti un'espressa volontà contraria.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 1