Cass. pen. n. 1974 del 29 aprile 1999

Testo massima n. 1


Una volta intervenuta sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., le cose in sequestro preventivo (nella specie un libretto nominativo di deposito a risparmio) vanno restituite ove non siano suscettibili di confisca. (Nella specie, la S.C., ha annullato senza rinvio il provvedimento di merito che aveva respinto la richiesta di restituzione dell'imputato, ha provveduto direttamente a disporla, non senza aver chiarito che l'eventuale diritto alla restituzione della somma contenuta nel libretto da parte di chi si ritenga leso dall'azione delittuosa può essere fatto valere in sede civile).

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