Cass. civ. n. 18962 del 10 luglio 2024

Testo massima n. 1


ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Nuove tabelle di equiparazione ex art. 28 del c.c.n.l. comparto Università 2002-2005 - Personale universitario non medico già in servizio alla data di entrata in vigore del contratto - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Indennità perequativa ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 - Diritto alla conservazione - Sussistenza.


In tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, le nuove tabelle di corrispondenza previste dall'art. 28 del c.c.n.l. del comparto universitario relativo al quadriennio 2002-2005 non si applicano, per effetto della clausola di salvaguardia di cui al comma 6 della medesima disposizione contrattuale, al personale già in servizio alla data di entrata in vigore del predetto c.c.n.l., con conseguente diritto alla conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche secondo le perequazioni in essere, ivi compresa l'indennità perequativa ("Indennità De Maria") ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 10156 del 2017

Normativa correlata

DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST.
DM Pubblica Istruzione 09/11/1982
Contr. Coll. 27/01/2005 art. 28

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