Cass. pen. n. 3892 del 24 aprile 1997

Testo massima n. 1


In tema di termine entro il quale deve essere effettuata la richiesta di pena patteggiata, dato il limite stabilito perentoriamente dall'art. 446, comma primo, c.p.p., deve ritenersi fuori del sistema delineato dal legislatore un accordo tra le parti intervenuto solo all'esito del dibattimento. Ove ciò si verifichi, le convergenti richieste delle parti, formulate in sede di discussione finale, vanno considerate alla stregua di conclusioni rassegnate ex art. 523 c.p.p., e come tali possono essere valutate dal giudice.

Testo massima n. 2


La richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in quanto prelude alla formazione di un negozio giuridico processuale, è di norma revocabile fino a quando non intervenga il consenso dell'altra parte, ma non lo è più quando tale consenso sia stato espresso, perché ciò determina la formazione del negozio, i cui effetti nel procedimento sono irrevocabili ancora prima della relativa decisione giudiziale. La richiesta, formulata dall'imputato, è inoltre irrevocabile anche in caso di mancato consenso del pubblico ministero, una volta che si dia ingresso al dibattimento: diversamente, sarebbe vanificato il potere-dovere del giudice di verificare al termine del dibattimento, o anche nel giudizio di impugnazione, se il dissenso del pubblico ministero fosse o meno giustificato e la pena richiesta dall'imputato fosse o meno congrua.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi