Cass. pen. n. 2947 del 25 luglio 1995
Testo massima n. 1
Qualora la richiesta ed il consenso all'applicazione della pena concordata dalle parti sia espresso dal difensore in presenza dell'imputato, non è necessaria alcuna procura speciale, poiché in tale fattispecie il difensore funge da semplice portavoce ed interprete delle volontà dell'interessato, immediatamente riscontrabile dal giudice.
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