Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6193 del 27 maggio 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6193 del 27 maggio 1995

Testo massima n. 1

La richiesta di applicazione della pena è atto riservato personalmente all’imputato; essa non compete al difensore, il quale può proporla soltanto se vi è specificamente abilitato a mezzo di procura speciale. Al procuratore speciale non è però consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non gli venga conferita espressamente dall’imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dell’art. 446 comma terzo c.p.p. L’atto di delega da parte del difensore ad altro collega non è in alcun modo riferibile all’imputato, il quale non può quindi essere considerato autore o coautore del vizio che invalida la conseguente sentenza: questa, pertanto, non rientra nella ipotesi di non deducibilità di cui all’art. 182 comma primo c.p.p.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze